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Impresa e azienda: quali sono le differenze?

Impresa e azienda spesso si confondono ma identificano realtà diverse. Vediamo quali.

I termini impresa e azienda spesso vengono utilizzati come sinonimi ma si tratta di un errore. Assumono invece nel linguaggio tecnico giuridico significati nettamente differenti. Cercherò in questa sede di fornire i chiarimenti necessari per, diciamo così, i non addetti ai lavori.

L’impresa è giuridicamente un’attività, ovvero l’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.
L’azienda invece è un complesso di beni, ovvero il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Tra aziende e impresa c’è dunque un rapporto da mezzo a fine da raggiungere.
Il concetto di azienda attiene a ciò che le scienze economiche definiscono come gli strumenti o i fattori della produzione costituiti da un complesso di beni di cui l’imprenditore si avvale.

L’imprenditore non è necessariamente proprietario degli strumenti di produzione. Anzi, spesso e volentieri non lo è. È proprio in questa possibile dissociazione tra titolarità dell’impresa e proprietà degli strumenti di produzione che si ravvisa la nozione giuridica di azienda.

La qualificazione di un bene come bene aziendale dipende esclusivamente dalla destinazione data al bene dall’imprenditore a prescindere dal fatto che egli ne sia o meno il proprietario.

Per l’esercizio di un’impresa non è richiesto che i beni appartengano all’imprenditore è sufficiente che gli disponga su ciascun bene di un titolo che gli permetta di utilizzarlo in combinazione con altri beni. Può essere un titolo obbligatorio come, ad esempio, un contratto di affitto. 

Può circolare un’azienda? Ebbene sì. L’azienda può essere soggetta a circolazione in quanto può essere ceduta dall’imprenditore ad altri, data in usufrutto o in affitto. Come avviene il trasferimento d’azienda?

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. Non occorre in sede di trasferimento dell’azienda la specificazione dei singoli beni che la compongono. Essi sono genericamente indicati come beni aziendali. È invece necessaria la menzione espressa di quei beni aziendali che per volontà delle parti vengono esclusi dal trasferimento. In difetto di un’espressa esclusione l’intero complesso aziendale si trasferisce all’acquirente dell’azienda.

Il trasferimento di una pluralità di beni produttivi può essere qualificato come trasferimento di azienda solo quando il complesso dei beni trasferiti possa essere di per sé solo idoneo ad un esercizio di impresa. C’è un limite quantitativo minimo al di sotto del quale il passaggio cessa di essere qualificabile come trasferimento di aziende e si presenta come trasferimento di una mera pluralità di beni al quale non si applicheranno le norme sull’azienda.

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