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Riforma della giustizia approvata dal Consiglio dei Ministri

quali sono i punti principali:

Il Consiglio dei Ministri ha dato il suo ok al disegno di legge costituzionale avente ad oggetto la riforma della giustizia di cui si parla da circa 30 anni. Anche se non sono mancati i dissensi, in particolare dall’Associazione nazionale magistrati, dal ministro Nordio è stata definita una riforma epocale. L’iter di approvazione si profila ancora lungo come in tutti i casi di revisione di una legge costituzionale ma si potrebbe anche non arrivare al Referendum.

Gli aspetti principali della riforma in materia di ordinamento giurisdizionale sono essenzialmente due:

1)la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente;

2)la riforma del Consiglio superiore della magistratura.

La magistratura, nel suo complesso, continuerà ad essere un ordine autonomo e indipendente da tutti gli altri poteri (legislativo ed esecutivo)  ma viene introdotto un doppo filone: la carriera giudicante e quella requirente che vedrà ancor più rafforzata la sua autonomia e indipendenza d a qualsiasi organo o potere.

Ne consegue l’istituzione di due Consigli superiori della Magistratura, uno per la magistratura giudicante e un altro per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica.

Prevista inoltre una Alta corte disciplinare per entrambe le tipologie di magistratura. Essa sarà composta da quindici giudici, tre nominati dal Presidente della Repubblica e tre estratti a sorte nonché sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte. 

Venendo a quello che sarà l’iter di approvazione della legge di riforma costituzionale si precisa che esso è stabilito dall’articolo 138 della Costituzione stessa. È necessaria l’approvazione da parte di ciascuna Camera con due successive deliberazioni con voto a favore da parte della maggioranza assoluta dei componenti della Camera nella seconda votazione. 

Le leggi sono sottoposte a referendum popolare qualora, entro il termine di tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei componenti di una Camera oppure cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali lo richiedano. Per essere promulgata deve essere approvata dalla maggioranza dei voti. Qualora invece la legge in questione in seconda convocazione sia stata approvata dalla maggioranza di due terzi dei membri il referendum non avrà luogo.

Manuela Margilio

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