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Ambiente & Società

Cosa introduceva il DDL Zan di importante

Di Ddl Zan se ne sta parlando molto, a volte bene a volte male, oggetto di diverse le manifestazioni.

Il 17 maggio è stata la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, e il Presidente della Repubblica Mattarella si è così espresso:

La ferita inferta alla singola persona offende la libertà di tutti. E purtroppo non sono pochi gli episodi di violenza, morale e fisica che, colpendo le vittime, oltraggiano l’intera società. Solidarietà, rispetto, inclusione, come ha dimostrato anche l’opera di contrasto alla pandemia, sono vettori potenti di coesione sociale e di sicurezza.

PD e Movimento 5 Stelle nelle loro dichiarazioni per la Giornata internazionale contro l’omobitransfobia invitano il Senato ad accelerare per approvare la proposta, per fare un passo avanti in tema di diritti e di civiltà. Ma cosa fa nello specifico il Ddl Zan?

Ddl Zan: cos’è?

Il 4 novembre 2020 la Camera dei Deputati approva, con 265 voti favorevoli, 193 contrari e un astenuto, un Disegno di legge, il numero 2005, che ha come relatore il deputato del Partito Democratico Alessandro Zan., dal titolo “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità “.

Un testo breve, 10 articoli che punta a modificare l’articolo 604-bis del Codice Penale, sul reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa con reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Il Ddl Zan aggiungerebbe all’articolo già citato le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.”

Verrebbe modificato anche l’articolo 604-ter sulle circostanze aggravanti “Per i reati punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo […] ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.”

Ddl Zan: le modifiche alla Legge Mancino

La Legge Mancino” (L. 25 giugno 1993, n. 205), dal nome dell’allora proponente, il Ministro dell’Interno Nicola Mancino, è il principale strumento legislativo offerto dal sistema legislativo italiano contro i crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Il Ddl Zan estenderebbe l’applicazione della legge anche ai crimini d’odio e di incitamento all’odio per i motivi citati in precedenza. In caso di sospensione condizionale della pena, per gli stessi crimini sarebbero previsti anche i “lavori socialmente utili”.

Le critiche al Ddl Zan: libertà di espressione minacciata?

Le critiche giunte finora al disegno di legge da parte del centrodestra riguardano la questione della libertà di espressione e del reato d’opinione. L’articolo 4 del Ddl Zan recita:

Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

Dunque non verrebbe intaccata la libertà di espressione, e il reato si configurerà solo nel momento in cui si mettano in atto azioni discriminatorie o violente.

Si è espresso di recente anche il presidente della Cei, la Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Bassetti, affermando che “la legge potrebbe essere fatta meglio perché dovrebbe essere chiara in tutti i suoi aspetti senza sottintesi.”

Ddl Zan: l’iter di approvazione

Il Disegno di legge, non approvato, lascia l’amaro in un paese che richiede maggiori tutele a gran voce.

Ancora una volta, bisogna dare il loro peso alle parole.

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