Minore ripreso per caso in video

quando non è leso il diritto all’immagine

la Cassazione ha detto no alla lesione del diritto all’immagine di un minore: vediamo in quali casi

Non sempre la ripresa di un minore in un video è tale da comportare la lesione del suo diritto all’immagine e alla privacy. Lo dice la Corte di Cassazione con un recente provvedimento all’interno del quale vengono spiegate le deroghe al divieto di diffondere l’immagine altrui.

Nel caso esaminato per i Giudici non vi è alcuna violazione ai danni di un minore se quest’ultimo viene ripreso in un filmato di interesse pubblico nell’ambito di un servizio di telegiornale.

Ciò che conta è che il minore sia ripreso in modo causale senza che vi sia lo scopo di identificarlo. È quanto stabilito dalla sentenza del 1° febbraio della Corte di Cassazione n.2978 che illustra quelli che sono i principi legati al diritto all’immagine la cui tutela è tanto più rafforzata se si è in presenza di un minore d’età.

Il diritto all’immagine è tutelato dall’articolo 10 del codice civile e dagli articoli 96 e 97 della legge 633 sul diritto d’autore. Con tali norme si vuole trovare un equilibrio tra l’esigenza di proteggere la riservatezza dell’individuo e proteggere il diritto di informazione e di cronaca del pubblico.

Affinché l’immagine altrui possa essere diffusa è necessario che vi sia l’autorizzazione del soggetto che si vuole ritrarre. Ecco che per tale ragione i genitori del minore nella fattispecie considerata chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e morali.
Tuttavia il divieto, in mancanza di consenso, non è assoluto. Quindi, anche se è vietato ritrarre la persona in assenza del suo consenso, sono fatti salvi dei casi eccezionali:

  • si tratti di persona notoria
  • l’immagine sia stata diffusa nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico e sempre che, in entrambi i casi, la pubblicazione non arrechi pregiudizio al decoro, onore e reputazione della persona la cui immagine è stata diffusa.

Nel caso di specie viene negato il risarcimento perché, nonostante il mancato consenso, l’evento cui il minore assisteva era di carattere pubblico, la sua riproduzione soddisfaceva un’esigenza informativa propria del diritto di cronaca, la presenza casuale del minore in quel momento, ripreso insieme ad una molteplicità di persone era del tutto evidente.

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