Image default
Ambiente & Società

Cosa succede se dopo il contratto preliminare il venditore si rifiuta di firmare il rogito

Nel caso in cui il futuro venditore si rifiuti di sottoscrivere il rogito notarile la legge prevede molteplici tutele a favore dell’acquirente

Il contratto preliminare di compravendita (detto anche compromesso) è un accordo con cui le parti si impegnano a concludere, in un momento successivo, il contratto definitivo di vendita, ossia il rogito notarile. Ma cosa accade se, dopo aver firmato il preliminare, il venditore si rifiuta di presentarsi dal notaio o di sottoscrivere l’atto di vendita?

Il contratto preliminare ha pieno valore legale: vincola entrambe le parti a concludere la compravendita alle condizioni pattuite. Deve indicare gli elementi essenziali della vendita (identificazione dell’immobile, prezzo, termini di stipula del rogito, caparra, ecc.) e può essere trascritto nei registri immobiliari per tutelare l’acquirente da eventuali comportamenti scorretti del venditore.

Se il venditore si rifiuta ingiustificatamente di firmare il rogito, l’acquirente ha diverse tutele previste dalla legge.
In primo luogo, può diffidarlo ad adempiere, inviando una comunicazione formale (anche tramite avvocato) che lo invita a presentarsi dal notaio entro un termine perentorio. Se il venditore non rispetta tale termine, il contratto si considera risolto per inadempimento.

In tal caso, se nel preliminare è stata versata una caparra confirmatoria, l’acquirente ha diritto a ottenere il doppio della somma versata a titolo di risarcimento.
In alternativa, l’acquirente può scegliere di chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto (art. 2932 del Codice Civile). In pratica, può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che tiene luogo del rogito notarile: l’immobile verrà trasferito coattivamente al compratore, anche senza la firma del venditore.

Inoltre, è bene specificare che trascrivere il contratto preliminare nei registri immobiliari è una garanzia fondamentale. In caso di rifiuto del venditore, di fallimento o di vendita a terzi dello stesso immobile, la trascrizione permette all’acquirente di far valere il proprio diritto di acquistare la casa, prevalendo su eventuali altri acquirenti o creditori.

In sostanza, il rifiuto del venditore di firmare il rogito non priva l’acquirente dei suoi diritti. La legge prevede strumenti efficaci per ottenere il risarcimento del danno o, nei casi più gravi, il trasferimento forzato dell’immobile.

Manuela Margilio

Altri articoli